CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ PER L’INTERMEDIARIO:
(a) autorizzazione della Banca Centrale di San Marino, per ottenere la quale occorre presentare apposita domanda corredata di:
(b) attestazione Ivass che certifichi la sua operatività in Italia e che nulla osta all’esercizio anche in San Marino (ai sensi dell’art. 116 d.lgs. 209/2005, l’intermediario italiano che voglia operare all’estero deve darne comunicazione preventiva all’Ivass);
(c) documentazione che attesti di operare come agente di una compagnia di assicurazioni a sua volta autorizzata ad operare in San Marino (v. sotto);
(d) programma di attività che contenga le seguenti informazioni:
(i) tipologia dei prodotti assicurativi che s’intende collocare a San Marino
(ii) tipologia di clientela presso cui s’intendono collocare tali prodotti
(iii) modalità con cui s’intende svolgere l’attività (es: agente, broker, ecc), specificando i “collaboratori” (non solo chi aiuta in agenzia ma soprattutto le imprese mandanti o altri intermediari)
(iv) indicazione di una sede nel territorio sammarinese, presso la quale sia conservata la documentazione relativa all’attività svolta in San Marino.
La Banca Centrale comunica accettazione o diniego entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Perché un intermediario possa collocare prodotti a San Marino, non è sufficiente che sia autorizzato lui, ma è necessario che anche la compagnia abbia l’autorizzazione a vendere prodotti e servizi.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ PER L’IMPRESA:
(a) autorizzazione della Banca Centrale di San Marino, ai quali fini la Banca valuta e verifica che:
(b) la compagnia abbia informato la propria autorità di vigilanza dell’intenzione di operare a San Marino (cfr. art. 22 d.lgs. 209/2005);
(c) Ivass non abbia opposto impedimenti (cfr. art. 22 comma II d.lgs. 209/2005) a che la compagnia possa operare in San Marino;
(d) Ivass abbia certificato che la compagnia risponde ai requisiti di solvibilità previsti dal nostro ordinamento;
(e) la compagnia collochi prodotti non direttamente, ma solo tramite intermediari autorizzati a operare in San Marino.
La Banca Centrale comunica accettazione o diniego entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.