Abbiamo già affrontato (qui) il caso in cui più assicuratrici intervengano nello stesso contratto per assumere pro quota il medesimo rischio o rischi diversi riguardanti il medesimo bene. Tale fattispecie va sotto il nome di coassicurazione.
Il tema di questo articolo, per molti aspetti contiguo, riguarda non l’abbinamento tra imprese di assicurazione quali parti di un unico contratto; quanto, invece, l’abbinamento tra garanzie tipiche del ramo danni con garanzie tipiche del ramo vita all’interno di un unico contratto.
Non necessariamente, in questo caso, sono coinvolte sotto il profilo assuntivo due o più compagnie assicuratrici.
Tuttavia, anche alla luce di come sono costituiti i gruppi assicurativi e della preferenza accordata alla distinzione in due società diverse dedicate rispettivamente ai rami danni e vita, nella prassi un contratto che proponga copertura dei due rami danni e vita finisce spesso col coinvolgere due distinte imprese di assicurazione.
Le compagnie così coinvolte, peraltro, non necessariamente debbono appartenere al medesimo gruppo assicurativo; ma potrebbero accordarsi, similmente a quanto avviene per la coassicurazione pura, costituendo una joint-venture per la vendita di determinati prodotti e servizi.
L’Authority ha sul punto delineato delle linee-guida ben specifiche nella soluzione resa alla faq 1 sul Regolamento 35 (1):
“Qualora un’impresa commercializzi un unico prodotto nel quale risultino abbinate coperture assicurative relative a rami danni e a rami vita, potrà essere redatto un Fascicolo informativo contenente un’unica Nota Informativa con sezioni separate per le specifiche coperture assicurative.
Nel caso in cui il prodotto risulti commercializzato da due imprese le sezioni della Nota Informativa dovranno essere distinte anche per singola impresa.”
Con questa risposta Ivass (allora Isvap) ha dunque affermato che è possibile assumere in abbinamento rischi property, liability, casualty, vita.
La preziosità di tale indicazione si deduce dalla domanda posta dal mercato, che sottintendeva due profili problematici che rendevano dubbia la risposta affermativa, quanto meno sotto il profilo operativo; ossia che:
(a) molte previsioni normative (si pensi al codice civile) sono specificamente previste per i rami danni o per i rami vita e non sono reciprocamente estendibili o applicabili;
(b) la regolamentazione dell’Authority prevede due format distinti di fascicolo informativo rispettivamente per i rami danni e i rami vita, e specifici adempimenti durante il contratto per particolari tipi di copertura.
Scendendo nella specifico, la domanda proveniente dal mercato poneva il quesito se, qualora vi fosse (tra le varie ipotesi, anche) l’offerta congiunta di distinti prodotti rami e vita, fosse possibile (i) allegare alla nota informativa vita quella danni o (ii) creare un’unica nota informativa riportante le caratteristiche dei contratti abbinati.
La risposta di Isvap non riguarda l’ipotesi (i); ma, andando dritta al nocciolo, chiarisce che, nel caso di abbinamento di coperture assicurative danni e vita in un unico prodotto, potrà essere redatto un unico fascicolo informativo.
Pare di cogliere, nella risposta di Isvap, una particolare coloritura al termine abbinamento.
Quest’ultimo può avvenire in due modi:
1. offrire all’assicurato una polizza danni in abbinamento con una polizza vita;
2. offrire all’assicurato un contratto che fornisca sia garanzie vita sia garanzie danni.
Isvap prende in considerazione questo secondo modo d’intendere l’abbinamento, e testualmente:
“un unico prodotto nel quale risultino abbinate coperture assicurative relative a rami danni e a rami vita”,
da cui possiamo trarre che
la risposta di Isvap non solo dà per scontato che vi sia un solo fascicolo informativo (non potrebbe essere altrimenti, visto che a ogni contratto deve corrispondere un fascicolo informativo); ma autorizza che vi sia una sola nota informativa (con sezioni separate per le distinte coperture e/o imprese assicuratrici) all’interno di quel fascicolo.
Se si vuole vendere in un unico prodotto garanzie vita e garanzie danni, unico dev’essere anche il fascicolo informativo: in tal caso, per coerenza e coesione (interna, e cioè contrattuale e regolamentare; esterna, e cioè di chiarezza e riconoscibilità) unitaria deve tendenzialmente essere anche la nota informativa.
All’interno della nota informativa andranno previste sezioni separate, dedicate rispettivamente:
i) alle diverse tipologie di copertura
ii) a ciascuna delle diverse imprese assicuratrici, qualora le garanzie siano prestate da più compagnie distinte.
Osservazioni conclusive.
Qualora in un unico contratto si abbinino garanzie vita con garanzie danni, il fascicolo informativo andrà predisposto tenendo conto della diversità delle regole contrattuali e del fascicolo informativo che rispettivamente il codice civile e il Reg. 35 (2) prevedono specificamente per i rami danni e per i rami vita.
Ad esempio, andrà esplicitamente indicata la durata annuale (con tacito rinnovo) per le coperture danni, o in alternativa la durata poliennale con riduzione di premio; ed altrettanto esplicitamente andrà indicato che, invece (e salvo diversa previsione contrattuale), le coperture vita non hanno questa limitazione temporale.
Si dovrà inoltre tenere conto dei diversi adempimenti informativi da attuare in corso di contratto per alcuni tipi di copertura, e che dunque interessano solamente alcune delle garanzie del prodotto.
note
(1) http://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2010/n35/Domande_frequenti_Reg_35.pdf
(2) www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2010/n35/Reg.-n.35.pdf