L’attività del broker è ricompresa nella definizione di intermediazione assicurativa dettata dall’art. 106 d.lgs. 209/2005, consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi, o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico, nella conclusione dei contratti o nella collaborazione alla gestione o esecuzione, segnatamente nel caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Come specificato dall’art. 109 d.lgs. 209/2005, il broker assicurativo si distingue dagli altri intermediari in quanto esercita un’attività volta a mettere in relazione con le compagnie, delle quali non può essere mandatario, i soggetti che intendano provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi. A tal fine, riceve specifici incarichi per la ricerca nel mercato e l’individuazione dei prodotti assicurativi meglio rispondenti alle esigenze dei suoi clienti.
(leggi qui e qui dei rapporti tra broker e pubblica amministrazione)
Il broker, dunque, è essenzialmente un esperto del settore assicurativo, al quale si rivolgono i soggetti per ottenere l’analisi, l’inquadramento e le condizioni economiche e normative migliori per la copertura dei rischi che intendono assicurare (1).
Questa è la cifra distintiva propria dei broker e degli agenti, che rispetto agli altri intermediari assicurativi e ai tipici mediatori, non promuovono un singolo affare ma prima ancora la cultura assicurativa (Cass. 9836/2001 – v. qui).
TALE FATTISPECIE ATIPICA CARATTERIZZA L’ATTIVITÀ DEL BROKER COI DUE ELEMENTI DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONSULENZA. TANTO CHE IN GIURISPRUDENZA FREQUENTE È LA MASSIMA CHE LO INDIVIDUA QUALE MEDIATORE QUALIFICATO, VISTO CHE LA SUA ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE DEVE ESSERE IL RISULTATO DI UN’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE COL SOGGETTO ASSICURANDO, PARTE DEBOLE DEL CONTRATTO, PER INDIVIDUARNE LE ESIGENZE PARTICOLARI E SCEGLIERE LE CONDIZIONI MIGLIORI E PIÙ ADATTE (2)
La natura mista del contratto di brokeraggio, cui ormai da tempo ha aderito la giurisprudenza di legittimità, evidenzia proprio che la sua attività mediatizia è connotata da questi profili intellettuali.
verifica gli oneri di conservazione della documentazione per i broker
NOTE
(1) così Fabio Amabili in Brokeraggio assicurativo: natura giuridica, obblighi e responsabilità
(2) cosi Marco Rossetti in Il Diritto delle Assicurazioni – Vol. 1 – pag. 605