Il procuratore d’agenzia assicurativa: chi è e va iscritto al RUI?

La figura di procuratore.
Questa figura, oltre che invalsa nella prassi, è espressamente prevista dall’art. 5 ANA, ed è citata nella FAQ 1.4 Isvap (1).

La normativa non dice nulla dei suoi compiti, mentre la risposta dell’Isvap lascia intendere che la semplice nomina a procuratore non è sufficiente in sé a chiarire quali siano i suoi compiti e la sezione RUI di appartenenza.

Figure come questa, osserva l’Authority,

vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle assicurazioni, all’art. 2, lettera d) del Regolamento e raffrontate all’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano.”

E in effetti, così come in generale per ogni procuratore nell’ordinamento giuridico, anche per il procuratore d’agenzia il ruolo può essere riempito di vari contenuti: è l’atto di procura, infatti, che stabilisce poteri e limiti.

E, proprio in funzione della procura, il procuratore potrà:

  • non essere soggetto intermediario la cui attività vada iscritta al RUI
  • essere soggetto E
  • essere soggetto A.

In quest’ultima ipotesi rileva, nei casi di società agenziale, quali siano i poteri attribuiti con la procura all’interno dell’organizzazione societaria.

Il responsabile dell’attività d’intermediazione.
E infatti, sotto quest’altro profilo, va chiarito quali siano i soggetti che, all’interno della società agenziale, debbano essere iscritti in A.

Come ci spiega il Reg. 5 Isvap (art. 13), tali sono coloro ai quali la società ha

“affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse.”

La ratio della norma è sicuramente quella di voler individuare, indicare e rendere pubblico il soggetto abilitato A, che si assuma, verso Authority Compagnia e assicurati, la responsabilità anche formale dell’operato della società.

Tant’è che questi responsabili (con ciò facendo il paio con l’art. 2 comma V ANA) vanno individuati

“nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta”.

Sarebbe limitativo fermarsi, però, al dato formale.

Come Isvap ha chiarito (cfr. FAQ V gruppo), il “Regolamento definisce come responsabile dell’attività di intermediazione di società iscritte nel registro colui al quale, nell’ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.
Relativamente alla nozione di ‘dirigenza’, essa va intesa con riferimento all’effettivo svolgimento di mansioni direttive: possono pertanto assumere la qualifica di responsabile anche soggetti ai quali, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico, siano state attribuite dai competenti organi della società mansioni direttive.”

E quindi:

  • formalmente è richiesto che il responsabile sia soggetto abilitato A;
  • ma, sostanzialmente, chiunque all’interno della società svolga funzioni di coordinamento e controllo dell’attività assicurativa esercitata dalla società deve essere iscritto in A e indicato quale responsabile dell’attività d’intermediazione.

Il che ha una sua coerenza logica: chi è incaricato di gestire e coordinare lo sviluppo degli affari assicurativi è esattamente la definizione di Agente ai sensi dell’ANA (art. 2) e del codice civile (art. 1742).

Conclusioni.
Entrambe le prospettive conducono alla medesima conclusione: se il procuratore di agenzia ha, tra i suoi poteri, quello di partecipare (insieme agli agenti o responsabili dell’attività, o in loro luogo) alle decisioni e al coordinamento e controllo dell’attività assicurativa, allora dovrà (opportunamente) essere iscritto alla sezione A ed essere indicato tra i responsabili dell’attività d’intermediazione.

Qualora invece manchi questo potere di coordinamento (cioè, non lo eserciti nemmeno di fatto), allora potrà essere iscritto in E – sempre se collabora all’attività d’intermediazione esercitandola fuori dei locali agenziali.

Se non svolge alcun incarico da intermediario rilevante ai fini del RUI, non dovrà essere iscritto al registro.

Certo, nulla vieta che il procuratore d’agenzia sia un soggetto A operativo, anche se non responsabile dell’attività d’intermediazione (e quindi anche se non indicato come incaricato e anche se nei fatti non è incaricato delle scelte decisionali sull’attività d’intermediazione assicurativa).
Tuttavia, in tal caso, a meno che egli non sia anche titolare di una propria agenzia (per cui si sarebbe nell’ipotesi di libera collaborazione reciproca), si dovrebbe risolvere la questione della collaborazione tra soggetti A (che ad oggi, fuori dei casi del d.l. 179/12, non sarebbero in sé attivabili secondo il consolidato orientamento dell’Isvap/Ivass).

 

(1) www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-5/index.html